05/06/2009

VERSO L'ANNULLAMENTO DEL CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

La notizia viene dalla  nostra regione la Sicilia, una regione nella quale in più occasioni, anche nel corso di una nota trasmissione televisiva, erano state messi in evidenza da un gruppo di partecipanti una serie di anomalie che, partendo dalle modalità di nomina della commissione esaminatrice, arrivavano a contestare, dati alla mano, le modalità con le quali si era proceduto alla correzione degli elaborati scritti, che in alcuni casi avevano prodotto risultati discutibili, attribuendo punteggi elevati ad elaborati che contenevano errori ortografici, con correzioni effettuate anche alla velocità di otto facciate in 120 secondi, in pratica 15 secondi a facciata.

Dopo i ricorsi presentati da alcuni candidati con i quali si chiedeva: ” l’annullamento, previa sospensione, della valutazione operata dalla commissione giudicatrice sulle prove sostenute del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale, indetta con Decreto dirigenziale del 22/11/2004, nonché di tutti gli atti del concorso “, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, chiamato a decidere in appello rispetto alla decisione del TAR della Sicilia, che aveva respinto il ricorso principale dichiarandolo inammissibile, ha deciso invece di accogliere il ricorso, emettendo al riguardo ben due sentenze, notate ai numeri 477/09 e 478/09, depositate in cancelleria il 25 maggio scorso.

Nel dispositivo, esaminando i motivi del ricorso in primo grado, si afferma che: ” Il Collegio ritiene fondato il II motivo riproposto anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado. In punto di fatto non è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341 ” motivando, più avanti:

” Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri “.

A conclusione si legge, dunque, che: ” Per le suesposte argomentazioni ed assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto ininfluente ai fini della presente decisione, l’appello va accolto e vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione “.

A questo punto è evidente che si apre uno scenario del tutto nuovo. Si attendono le prossime mosse sia dell’USR della Sicilia che del Ministero, dopo le due sentenze emesse dal CGA della Sicilia saranno notificate.

Non solo, ma si aprono nuovi scenari anche per i partecipanti delle altre Regioni, dove vi sono ancora ricorsi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, per situazioni analoghe a quelle che hanno trovato accoglimento dinanzi all’argano di giustizia amministrativa della regione siciliana.

Con il risultato che si potrebbe arrivare a situazioni che potrebbero comportare l’annullamento delle procedure concorsuali, con tutte le conseguenze del caso. Come l’amministrazione scolastica centrale e periferica intenderà uscire da questa nuova travagliata fase di quello che, a distanza di circa cinque anni dal bando, si sta rivelando più che un concorso, effettuato con regole chiare e trasparenti, una vera e propria tela di Penelope, con procedure, peraltro, modificate nel corso dell’espletamento delle varie fasi concorsuali, al momento non è dato sapere.

Di certo ci troviamo di fronte ad una nuova clamorosa svolta di questa travagliata vicenda che potrebbe riservarci, a breve, ulteriori e inimmaginabili, al momento, sorprese.

Commenti

Concorso per Dirigenti scolastici: Voci di una nuova infornata

Le due recenti sentenze del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, su ricorso promosso da due distinti partecipanti al corso-concorso per il reclutamento di 1.500 dirigenti scolastici su base nazionale, bandito con D.D.G 24.11.2004, sentenze che hanno di fatto sancito l’annullamento della procedura concorsuale regionale per l’assunzione di 200 dirigenti scolastici in Sicilia, rischiano di produrre effetti inaspettati. Terminate infatti le elezioni europee ed amministrative, si parla sempre con maggiore insistenza di una possibile soluzione che invece di dare attuazione alla decisione del Tribunale di giustizia amministrativa della regione siciliana, andrebbe a sanare la posizione di tutti coloro che, avendo partecipato al suddetto concorso, anche nelle altre regioni italiane, si trovano nelle condizione di avere un ricorso amministrativo, per lo più motivato dalle stesse ragioni addotte dai colleghi della Sicilia, deciso, come nei due casi in premessa, o ancora pendente presso il Consiglio di Stato o presso il Consiglio di Giustizia amministrativa. In pratica, mutatis mutandis, ci si potrebbe trovare nella stessa condizione che portò alla presentazione dell’emendamento 18.1650, che modificò il comma 619 della legge finanziaria 2007, con il quale si consentì l’assunzione, oltre che dei vincitori pleno jure anche dei cosiddetti “riservisti”, vale a dire di coloro che avevano partecipato alle prove concorsuali propedeutiche alla fase di formazione, superandole, senza possedere però, i requisiti previsti nella fase preselettiva, ammessi, cioè, con riserva sulla base di un provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa. Negli anni 2007 e 2008 per poter consentire a tutti i partecipanti che avevano superato le prove selettive, risultando inseriti nelle graduatorie di merito, pleno jure e riservisti, di essere assunti, anche attraverso i meccanismi dell’intersettorialità e dell’interregionalità, introdotti con la Legge n. 31/2008, si dovette procedere con due distinti decreti, richiedendo l’autorizzazione al MEF, per ulteriori assunzioni di dirigenti scolastici, rispettivamente per 699 posti nel 2007 e per 794 nel 2008, arrivando dunque ad un totale, per il solo concorso ordinario - quindi senza considerare gli ulteriori 1.612 posti del concorso riservato a coloro che avevano ricoperto la funzione di preside incaricato almeno per un anno - di circa 3.000 assunzioni al posto dei 1.500 posti originariamente previsti. Rimane, allo stato, ancora una quota complessiva di partecipanti ai due concorsi ancora inseriti nelle graduatorie di merito e non ancora assunti, stimata in 660 idonei in attesa di nomina, per assumere 558 dei quali il 13 maggio scorso il Ministero avrebbe inviato una prima richiesta di autorizzazione al MEF. Ma adesso, dopo le due sentenze citate, la soluzione prospettata, della quale già si vociferava in piena campagna elettorale, consentirebbe, anche in mancanza del superamento delle prove selettive, a partire da quelle scritte, di essere assunti come dirigente scolastico. Si avrebbe così una nuova infornata di alcune centinaia di partecipanti che hanno ancora ricorsi pendenti dinanzi ai tribunali della giustizia amministrativa. Se tutto ciò corrispondesse al vero – ma ci auguriamo che il Ministero competente voglia prontamente smentire le notizie che stanno circolando al riguardo - , il concorso ordinario per dirigenti scolastici verrebbe totalmente snaturato, non solo per il notevole numero di posti in più assegnati, sottratti ovviamente ad un successivo concorso del quale oramai non si parla neppure più, ma anche perché una parte dei dirigenti assunti, non solo non sarebbe stata, all’atto della partecipazione, in possesso dei requisiti utili a superare la fase preselettiva ma addirittura non avrebbe poi superato nemmeno una delle prove selettive previste nel bando, venendo, presumibilmente, ammessa direttamente al corso di formazione.

Gennaro Capodanno - Napoli

Scritto da: Gennaro Capodanno | 28/06/2009

Bisogna fare un nuovo concorso? e nel frattempo?

CIAO

francesco

Scritto da: Francesco Lauricella | 07/07/2009

fatto bene

Scritto da: Guido Carolla | 09/12/2009

Larticolo non e` mio, qualcuno abusa del mio nome. Mi propongo di adire le vie legali se dovessero riabusare del mio nome.

Scritto da: Guido Carolla | 30/12/2009

Ho vissuto una situazione paradossale: ho superato tutte le prove del concorso ordinario ma dopo tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito mi viene comunicato che per un errore dell'amministrazione non ero io ad avere superato le prove scritte.
Bella beffa!
L'amministrazione può sbagliare e a pagarne le conseguenze è sempre colui che per difendersi è costretto a pagare le onerose parcelle degli avvocati.
Morale della favola: secondo il Consiglio di Stato, danno non c'è stato in quanto non mi era stata ancora conferita la nomina.
Allora ricordo che i primi a scavalcare la graduatoria e a stipulare il contratto da dirigente sono stati quei colleghi che sono stati ammessi con riserva e per i quali il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato.
"Questa è l'Italia!" Uno Stato di non diritto
Pia Cannone

Scritto da: Pia | 01/07/2010

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